Art. 4.
(Norme transitorie).

      1. Nelle more della emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, la conservazione del cordone ombelicale e dei suoi derivati è consentita esclusivamente presso le strutture sanitarie pubbliche o accreditate riconosciute ed individuate ai sensi dell'articolo 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nonché presso le strutture individuate ai sensi dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2003.

 

Pag. 6


      2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le modalità di raccolta, di manipolazione e di impiego clinico e terapeutico del cordone ombelicale e dei suoi derivati sono definite ai sensi del citato accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2003.